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Accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle strutture ospedaliere

Con nota dell'Unità di Crisi Regionale prot. 0000634 del 04/06/2021 e con il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 11, si stabilisce il “divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità’ ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura".

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