Il DM 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal DM 27 dicembre 2019, dispone che i documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché dei soggetti che operano per loro conto, e i rispettivi fornitori:
devono essere emessi in forma elettronica;
devono essere trasmessi utilizzando il sistema NSO (secondo gli scenari di trasmissione ❑ di validazione descritti nelle Regole tecniche pubblicate nel sito internet del MEF, Paragrafo 2.5.3).
I riferimenti legislativi e la documentazione riferita al Nodo Smistamento Ordini (N50) è reperibile al seguente link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
In particolare si evidenzia che le DECORRENZE sono le seguenti:
- per i beni:
dal 1° febbraio 2020, l'ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma2);
dal 1° gennaio 2021 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4); - per i servizi:
dal 1° gennaio 2021, l'ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma 2);
dal 1° gennaio 2022 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da N50 (articolo 3, comma 4).
Il Ministero MEF in data 20/01/2022 ha precisato che, "come indicato nelle Regole Tecniche al paragrafo 8 e nelle Linee Guida al paragrafo 3.1.3, l'obbligo di riportare gli estremi degli ordini validati da NSO (c.d. tripletta) in fattura, ai fini della liquidazione e successivo pagamento, si applica agli Ordini di servizi emessi a partire dal 1 Gennaio 2022" (mentre per gli ordini di beni questo obbligo è partito dal 01/01/2021).
Quindi tutte le fatture emesse dai fornitori nei confronti dell'azienda ASL AVELLINO devono riportare i dati dell'ordine elettronico ricevuto tramite NSO (vedi Regole Tecniche paragrafo 8.1), salvo i casi di esclusione dell'obbligatorietà di emissione dell'ordine elettronico.
In particolare si invitano i fornitori a leggere la nota allegata NOTA Al FORNITORI
Inoltre si ricorda ai fornitori i cui indirizzi elettronici sono attestati sulla rete PEPPOL, della scadenza della validità dei codici 9907 (codice fiscale) e 9906 (partita iva) che dal 17 maggio 2021 sono stati sostituiti rispettivamente dai codici "0210" e "0211".
Si invitano pertanto i fornitori interessati a leggere attentamente la news pubblicata sul sito della PEPPOL Authority Italia https://peppol.agid.gov.it/it/news/scadenza-validita-codici/ dove viene indicata la data del 31/01/2022 come data ultima per la coesistenza dei codici 9906/9907 e 0210/0211.
Per eventuali altri adempimenti ciascun fornitore attestato sulla rete Peppol dovrà rivolgersi alla Peppol Autority Italia.