Ai sensi dell’art.4-sexies, comma 1, del decreto legge 01 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, fino al 15 giugno 2022, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale covid19,
AVVISO AGLI UTENTI
Fino al 30 Giugno 2023 è possibile produrre opposizione alla SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA irrogata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al Giudice di Pace competente per territorio;
Eventuali richieste di chiarimenti riguardanti certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ci si può rivolgere all'ASL di Avellino mediante i seguenti canali ufficiali:
- R/R all'indirizzo: ASL AV- Commissione Procedimento Sanzionatorio A.E. via Degli Imbimbo 10/12 83100 Avellino.
- PEC:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Non è consentita altra modalità di trasmissione e/o accesso diretto.
Trasmissione Giustificativo Obbligo Vaccinale ASL Avellino
Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 4 sexies del DL 44/2021 e s.m.i., come introdotto dal D.L. n. 1/2022, art. 1 e ss.mm., che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2 e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di inosservanza è messo a disposizione il presente modulo per la comunicazione, all'Azienda sanitaria locale competente, dell'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
L'ISTANZA potrà essere esaminata SOLO SE CONTENENTE i seguenti Documenti necessari alla valutazione:
- certificazione Sanitaria relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale;
Si precisa che come motivazione sanitaria di esonero verrà presa in considerazione unicamente il certificato di esenzione dall’obbligo della vaccinazione rilasciato da un medico a ciò autorizzato (medico di medicina generale dell’assistito o medico vaccinatore) e regolarmente registrato sul sistema tessera sanitaria.
Non verrà presa in considerazione nessuna altra documentazione di tipo sanitario ( certificati cartacei diversi da quello sopradescritto, referti e risultati di esami ecc. nonché documentazione integrata successivamente) - Copia della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dell'Agenzia delle Entrate;
- Copia documento identità in corso di validità;
- Copia Tessera Sanitaria;
- Email e recapito Telefonico
Tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo (es. codice fiscale errato, cambio di codice fiscale, etc..) devono essere inviate dall'interessato a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e non all'ASL AV;
L’Azienda ASL di Avellino, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione, provvederà alla istruttoria e valutazione di quanto presentato dall’interessato e solo unicamente, nel caso in cui sia confermato il diritto del richiedente all’esenzione dall’obbligo vaccinale secondo i criteri sopra esposti, ne darà esclusiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Infatti, nel caso in cui quest’ultima non trasmetta all’Agenzia delle entrate-Riscossione apposita attestazione di conferma di insussistenza dell’obbligo vaccinale ovvero l’impossibilità di adempiervi, il Ministero della Salute, per il tramite della suddetta Agenzia, procederà con l'avviso di addebito della sanzione con valore di titolo esecutivo.
Si Precisa che non è dovuta alcuna risposta da parte dell’Azienda Sanitaria all'Utente.