Cecità

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Sono considerati ciechi civili coloro che sono affetti da cecità totale o che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o acquisita, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o per servizio.
I ciechi civili si distinguono in:


CIECHI ASSOLUTI
Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce in entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 11 L.382/70).


CIECHI PARZIALI
Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).
Ad entrambe le categorie spettano le prestazioni economiche.
Tra i ciechi parziali è prevista un’altra categoria, costituita da coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi, detti per questo ipovedenti gravi (art. 4 L. 138/2001). Questi soggetti non hanno diritto a prestazioni economiche.    


BENEFICI ECONOMICI  

CIECHI ASSOLUTI E PARZIALI 
Fornitura gratuita di protesi ed ausili correlati alle infermità invalidanti.
Tessera di esenzione dal pagamento del ticket sulla spesa sanitaria.   
1. CECITA’ ASSOLUTA – L. 382/70 e L.  508/88
Benefici Pensione di cecità assoluta (età superiore a 18 anni) + indennità di accompagnamento per cecità assoluta (tutte le età)
2. CECITA’ PARZIALE – cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione – L. 382/70 e L. 508/88
Benefici Pensione di cecità parziale (tutte le età) + Indennità speciale (tutte le età).


PROVVIDENZE ECONOMICHE PER CIECHI CIVILI

Pensione di cecità parziale (cieco ventesimista)
Le persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo ad entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, hanno diritto ad una pensione mensile erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.
La provvidenza è concessa ai cittadini minorenni e maggiorenni, rientranti nei limiti di reddito previsti dalla normativa.

Indennità speciale di cecità parziale (ventesimisti)
Le persone riconosciute cieche con residuo visivo non superiore ad un ventesimo ad entrambi gli occhi (anche con eventuale correzione) hanno diritto ad una indennità mensile erogata dall’INPS.
L’indennità speciale viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato.

Pensione di cecità assoluta 
Le persone riconosciute affette da cecità assoluta hanno diritto, se maggiori di 18 anni, ad una pensione mensile per 13 mensilità, erogata dall’INPS previo accertamento delle condizioni economiche dell’interessato.

Pensione di cecità assoluta (se ricoverati)
se ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche di parte, dello Stato (o di Ente pubblico) si ha diritto a un importo mensile ridotto, sempre che si rientri nei limiti di reddito fissati dalla normativa.

Indennità di accompagnamento per cecità assoluta 
Le persone riconosciute affette da cecità assoluta hanno diritto, indipendentemente dalla età e dal reddito personale, ad una indennità mensile erogata dall’INPS.
L’indennità di accompagnamento per cecità assoluta:
– è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti
– è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra
– non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.


CLASSIFICAZIONE DELLE MINORAZIONI VISIVE:
S’intende minorato della vista colui che in seguito ad una patologia da qualunque causa derivante è incapace di assolvere adeguatamente alle normali attività della vita quotidiana. La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” ha stabilito con esattezza i parametri di riferimento che di seguito si riportano:

Art. 2. (Definizione di ciechi totali)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)
1.
 Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio – gravi)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio – gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi) 
1.
 Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento

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