CLASSIFICAZIONE DELLE MINORAZIONI VISIVE:
S’intende minorato della vista colui che in seguito ad una patologia da qualunque causa derivante è incapace di assolvere adeguatamente alle normali attività della vita quotidiana. La Legge n. 138 del 3 aprile 2001 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” ha stabilito con esattezza i parametri di riferimento che di seguito si riportano:
Art. 2. (Definizione di ciechi totali)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali)
1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi)
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio – gravi)
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio – gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi)
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento