Danni da trasfusioni e vaccinazioni

Indice articoli

BENEFICIARI DELLA LEGGE
1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a causa di:

  • Vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana
  • Vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
  • Vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere.

2. Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

3. Persone che risultino contagiate da virus HIV o da virus dell’Epatite a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati, sia periodica che occasionale.

4. Operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto una infezione da HIV a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. Con la sentenza 476 del 26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha esteso il diritto all’indennizzo anche agli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

5. Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

6. Eredi

  • Se la persona danneggiata, dopo aver presentato domanda in vita, muore prima di percepire l’indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
  • Qualora a causa delle vaccinazioni o delle Infermità previste dalla L. 210/92, derivi la morte dei danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.
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