BENEFICI PREVISTI
1. La Legge prevede un indennizzo vitalizio attraverso l’assegnazione di un assegno bimestrale, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L’importo dell’assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria.
Il verbale della CMO esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81 (art. 4 comma 4 L. 210/92). La suddetta tabella contiene 8 categorie (l’8ª categoria corrisponde alla lesione meno grave).
In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l’indennizzo (art. 6, L. 210/92).
2. Indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10/6/97, si dispone che all’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell’indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.
3. I soli danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno “una tantum”corrispondente al 30% dell’indennizzo per ogni anno, per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l’ottenimento dell’indennizzo. Tale importo viene corrisposto su specifica domanda (utilizzando l’apposito modello “Domanda di assegno una tantum” in allegato a fondo pagina ) alle persone che a cusa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92).
4. Quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell’erogazione dell’indennizzo.
5. Assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.
6. Esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all’indennizzo, dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.