PATENTE NAUTICA
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante il nuovo codice per la nautica da diporto entrato in vigore dal 12 2008. Il nuovo Decreto ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per il diporto.
Patenti di categoria A (Art. 25)
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell’interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l’eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Patenti di categoria B (Art. 26)
1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Patenti di categoria C (Art. 27)
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l’unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’allegato I, paragrafo 2.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
Giudizio di idoneità (Art. 36)
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell’allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all’uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica nè la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C. 3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I, dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresi’, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all’estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneità è inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando è disposto dall’autorità marittima o dal prefetto.
7. L’accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell’allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.