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ALLEGATO I (articolo 27)

REQUISITI DI IDONEITA’

PARAGRAFO 1 
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA’ PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione:

A. Affezioni cardiovascolari
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un’affezione cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Malattie respiratorie
La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.

C. Diabete
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e convalidata ai soggetti diabetici. Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della patente non può superare i due anni.
Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall’articolo 36, comma 3, del presente regolamento, sulla base di un’attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che è conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia
La patente nautica per la navigazione entro <?xml:namespace prefix = st1 />12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichichi primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Sostanze psicoattive
La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque consumino abitualmente, ancorché in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

H. Malattie del sangue
In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

I. Malattie dell’apparato urogenitale
La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.
Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

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