La Legge 104/92 all’art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli:
– handicap (art. 3 comma 1)
E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
– handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Il riconoscimento della situazione di gravità dell’handicap comporta priorità nei programmi e negli interventi da parte degli enti pubblici quali, ad esempio, la realizzazione di comunità alloggio e centri socio – educativi (art. 10). Inoltre, per il lavoratore dipendente che sia stato riconosciuto in condizione di handicap grave o che assista un familiare portatore di handicap in situazione di gravità, sono previste agevolazioni sul lavoro di cui all’art. 33.