Portatore di handicap (Legge n. 104/1992)

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L’Art. 21 – Precedenza di assegnazione della sede
Per quanto riguarda l’art. 21, il legislatore ha previsto un beneficio specifico. Per l’accesso a tale beneficio, il soggetto deve essere riconosciuto in situazione di handicap; in più deve possedere una certificazione attestante un grado di invalidità superiore a 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda o terza della Tabella A annessa alla L. 10 agosto 648.
L’art. 21, L.104/92, prevede che la persona handicappata con un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e il divieto di trasferimento in altra sede senza consenso.
Tali soggetti, inoltre, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. La norma non prevede che l’interessato si trovi in situazione di gravità.

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