Certificazione provvisoria (Art. 2, comma 2 L. 423/93)
Relativamente all’accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 104/1992, qualora la Commissione Medica non si pronunci entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli art. 21 e 33 della stessa Legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale dalla quale è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione (Art. 2 comma 2 Legge 27 ottobre 1993 N. 423), che comunque deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
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