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Ricorso
Avverso il giudizio della Commissione di accertamento della invalidità civile e della condizione di handicap di cui alla L. 104/92, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell’art. 42 comma 3 della L. 326/2003, è ammessa la sola possibilità di ricorso alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa, pena la decadenza.